In questo articolo si evidenziano in maniera sintetica alcuni aspetti della normativa sui rifiuti che bisogna avere sempre a mente
E’ il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
Soggetti obbligati
Hanno l’obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, i soggetti che:
a) effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
b) raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
c) svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
d) svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
e) producono rifiuti pericolosi;
f) producono:
– rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
– rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti
– fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
g) producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI (DM 1/04/98 n.145)
E’ il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M. Ambiente n. 145 del 1 aprile 1998.
Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016. Per il 2017 il ministero emanerà apposito decreto per effettuare la denuncia per l’anno 2016..
Il modello Unico di dichiarazione ambientale è quindi articolato in 6 comunicazioni:
– Comunicazione Rifiuti;
– Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
– Comunicazione Imballaggi, comprendente la Sezione Consorzi e la sezione gestori rifiuti di imballaggio;
– Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
– Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
1. Comunicazione Rifiuti speciali
Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto
2. Comunicazione Rifiuti speciali semplificata
– Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi soggetti all’obbligo che producono, nella propria Unità locale, non più di 7 rifiuti e non utilizzano più di 3 trasportatori e 3 destinatari per ogni rifiuto e non trasportano i rifiuti pericolosi da esso prodotti
3. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
– Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori, rottamatori e frantumatori)
4. Comunicazione Imballaggi
– CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (Sezione Consorzi)
– impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e smaltimento rifiuti di imballaggio (Sezione Gestori)
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
– Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comuni, Comuni Montane, Unioni e Consorzi di Comuni )
6. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
– Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei Raee derivanti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005;
– Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 25/07/2005 n. 151
7. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
– Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
In sintesi possiamo definire il Deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.
Il deposito temporaneo ha anche un tassativo limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare (max 30 metri cubi per rifiuti non pericolosi, max 10 metri cubi per rifiuti pericolosi).
Inoltre il deposito temporaneo deve essere condotto nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, “nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; […]devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; […] per alcune categorie di rifiuto, […] sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento ecc).”
Solo osservando scrupolosamente queste condizioni il deposito temporaneo non viene considerato:
Per queste operazioni è prevista un’apposita autorizzazione o si rischia di cadere nella “gestione incontrollata di rifiuti” che farebbe immediatamente scattare pesanti sanzioni.
Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:
1. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
2. raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli a smaltimento al massimo entro 1 anno.
Ad esempio:
Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.
L’art. 190 del D.Lgs. 152 cita chiaramente:
“Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo” . E’ chiarissimo.
Quando si crea (produce) il rifiuto, si hanno 10 giorni lavorativi di tempo per registrarne la quantità prodotta sul registro di carico/scarico.
Altrettanto dicasi per il movimento di smaltimento (scarico). Si hanno anche in questo caso sempre 10 giorni lavorativi di tempo per registrare tutti i dati del formulario ed il relativo peso verificato a destino.
Per ulteriori chiarimenti puoi contattare il numero 0733/47/2439 o inviare un messaggio QUI
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